Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 19 mag 2022
Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 × DAS-40278-9 e dalla relativa sottocombinazione T25 × DAS-40278-9, a eccezione dei prodotti di cui all’, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2022:797:oj#art-3