Art. 3

Certificazione dei risparmi di CO2

In vigore dal 6 mag 2022
Certificazione dei risparmi di CO2 1.   L’autorità di omologazione si accerta che i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando la metodologia di cui all’allegato. 2.   L’autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente al punto 7 dell’allegato e al codice di ecoinnovazione di cui all’. 3.   L’autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all’, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione. 4.   L’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa solo se ritiene che questa sia conforme all’, lettere a) e b), e se i risparmi di CO2, determinati conformemente al punto 7 dell’allegato, sono pari o superiori a 0,5 g CO2/km, come specificato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 nel caso dei veicoli di categoria M1, o all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 nel caso dei veicoli di categoria N1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:716:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo