Art. 2

In vigore dal 5 mag 2022
L’autorità doganale ungherese notifica alla Commissione, entro un mese dalla data di notifica della presente decisione, il collegamento all’ICS2 del proprio operatore postale nazionale per fornire all’autorità doganale i dati della dichiarazione sommaria di entrata per le merci contenute in spedizioni postali.
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