Art. 1
In vigore dal 5 mag 2022
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali di Belgio, Bulgaria, Cipro, Lituania, Paesi Bassi e Finlandia consentono ai propri operatori postali di presentare dichiarazioni sommarie di entrata per le merci contenute in spedizioni postali usando mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
non sono stati comunicati dati anticipati elettronici per tali merci da un operatore postale stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che fornisce servizi internazionali disciplinati dalla convenzione dell’Unione postale universale;
b)
il volume delle spedizioni postali in questione è superiore al 15 % del numero totale di spedizioni postali ricevute nel mese precedente la data di applicazione della presente decisione;
c)
quando lo Stato membro interessato consente l’uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui sopra, l’operatore postale nazionale non dispone ancora della capacità tecnica per riutilizzare e trasmettere al sistema di controllo delle importazioni («ICS2») i dati raccolti ai fini della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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