Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 apr 2022
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a)
«prato»: la superficie prativa permanente o la superficie da pascolo temporanea mantenuta da meno di quattro anni;
b)
«azienda agricola a superficie prativa»: l’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato;
c)
«bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;
d)
«parcella»: il singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;
e)
«piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti;
f)
«registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi.
g)
«comunanza»: l’appezzamento di terreno detenuto da due o più persone in determinate quote o acquistato congiuntamente e originariamente dalla Irish Land Commission ai sensi delle Land Purchase ACTS, compresi i terreni sui quali due o più persone hanno diritti di pascolo o il diritto di prelevare erba.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2022:696:oj#art-2