Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 apr 2022
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a) «prato»: la superficie prativa permanente o la superficie da pascolo temporanea mantenuta da meno di quattro anni; b) «azienda agricola a superficie prativa»: l’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato; c) «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini; d) «parcella»: il singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione; e) «piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti; f) «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi. g) «comunanza»: l’appezzamento di terreno detenuto da due o più persone in determinate quote o acquistato congiuntamente e originariamente dalla Irish Land Commission ai sensi delle Land Purchase ACTS, compresi i terreni sui quali due o più persone hanno diritti di pascolo o il diritto di prelevare erba.
Storico versioni

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