Art. 1

In vigore dal 21 apr 2022
La decisione 2013/184/PESC è così modificata: 1) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2023. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
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