Art. 1
In vigore dal 21 apr 2022
La decisione 2013/184/PESC è così modificata:
1)
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2023. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:669:oj#art-1