Art. 1
In vigore dal 21 apr 2022
La decisione (PESC) 2021/2032 è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza che agisce come ordinatore e l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.»;
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 85 000 000 EUR.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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