Art. 1

In vigore dal 21 apr 2022
La decisione (PESC) 2021/2032 è così modificata: 1) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza che agisce come ordinatore e l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.»; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 85 000 000 EUR.».
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