Art. 6
Monitoraggio, valutazione e controllo
In vigore dal 21 apr 2022
Monitoraggio, valutazione e controllo
1. Le misure di monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni nell’ambito della misura di assistenza sono stabilite in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. Lo scopo delle misure di cui al paragrafo 1 è in particolare garantire che il beneficiario e le altre entità che beneficiano direttamente del sostegno nell’ambito della misura di assistenza rispettino il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché che il beneficiario ottemperi a tutti gli altri impegni e obblighi stabiliti in base agli accordi di cui all’.
3. A seconda del sostegno approvato per un’azione nell’ambito della misura di assistenza, le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere: il monitoraggio dei progressi riguardo alle condizioni e ai parametri di riferimento concordati con il beneficiario; l’istituzione e il monitoraggio dei quadri in materia di rispetto del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e degli obblighi di dovuta diligenza; il controllo post-spedizione dei mezzi per garantirne un uso adeguato ed evitare diversioni; e l’individuazione di strategie di disimpegno e di uscita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:667:oj#art-6