Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 21 apr 2022
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana (UA), finanziata nell’ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). La misura di assistenza finanzia le azioni approvate dal comitato politico e di sicurezza (CPS) entro il 31 dicembre 2024. 2.   Gli obiettivi generali della misura di assistenza sono ridurre l’incidenza, la durata e l’intensità dei conflitti violenti in Africa e rafforzare il ruolo dell’UA per quanto riguarda la pace e la sicurezza nel continente africano. L’obiettivo specifico della misura di assistenza consiste nel migliorare la gestione dei conflitti attraverso lo spiegamento di componenti militari delle operazioni di sostegno alla pace da parte della Commissione dell’UA e delle organizzazioni regionali africane. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la misura di assistenza finanzia gli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA, ivi comprese le seguenti attività, ma non limitatamente a esse: a) copertura dei costi relativi al personale (indicativamente il 40 % dell’importo di riferimento finanziario totale), quali diarie e indennità per il personale militare, indennità giornaliera di missione per gli ufficiali militari presso il comando della missione, operazioni di evacuazione dei feriti, prestazione compensativa in caso di decesso o disabilità, razioni, costi di trasporto e di viaggio, e formazione per il personale militare; b) fornitura e aggiornamento di attrezzature e prestazione di servizi (indicativamente il 35 % dell’importo di riferimento finanziario totale), quali attrezzatura individuale dei soldati, materiali medici monouso, veicoli, carburante e manutenzione dei veicoli, dispositivi e servizi di comunicazione, tecnologie e servizi informatici, infrastrutture e servizi di comando e controllo, e altre attrezzature, a eccezione dei materiali o delle piattaforme di cui all’, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509; c) realizzazione di lavori (indicativamente il 25 % dell’importo di riferimento finanziario totale), quali la costruzione e il ripristino di caserme militari, strutture di formazione e strutture mediche. 4.   La durata della misura di assistenza è pari a 72 mesi a partire dal 1o gennaio 2022.
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