Art. 1

Sostegno alle autorità ucraine per agevolare le indagini sui crimini internazionali e il perseguimento degli stessi

In vigore dal 13 apr 2022
La decisione 2014/486/PESC è così modificata: 1) l’articolo 2 bis diventa articolo 2 ter; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis Sostegno alle autorità ucraine per agevolare le indagini sui crimini internazionali e il perseguimento degli stessi 1.   L’EUAM Ucraina fornisce sostegno alle autorità ucraine, in particolare alla procura generale, alle procure regionali e alle autorità di contrasto, per agevolare le indagini sui crimini internazionali commessi nel contesto dell’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina e il perseguimento degli stessi. 2.   Ai fini dell’attuazione di tale compito: a) l’EUAM Ucraina fornisce, in particolare, alle autorità ucraine consulenza strategica concernente le indagini sui crimini internazionali e il perseguimento degli stessi, le necessarie modifiche della legislazione ucraina e la relativa strategia di comunicazione. Offre inoltre formazioni su altre questioni correlate. Può effettuare donazioni in termini di finanziamenti o attrezzature a favore delle autorità ucraine per agevolare le indagini sui crimini internazionali e il perseguimento degli stessi; b) l’EUAM Ucraina assicura uno stretto coordinamento con la Corte penale internazionale e con l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), nonché con gli Stati membri che agiscono a sostegno diretto delle indagini sui crimini internazionali perpetrati in Ucraina e del perseguimento degli stessi. Se del caso, si coordina con altri attori pertinenti; c) in via temporanea, elementi dell’EUAM Ucraina possono svolgere le loro attività dai territori della Repubblica di Moldova e degli Stati membri. Possono essere conclusi accordi in tal senso tra l’EUAM Ucraina e la Repubblica di Moldova o gli Stati membri interessati.».
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