Art. 1
In vigore dal 13 apr 2022
La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La durata della misura di assistenza è di 60 mesi dall’adozione della presente decisione.»;
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 150 000 000 EUR.»;
3)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 150 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci degli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;
4)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 66 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute dall’11 marzo 2022.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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