Art. 1

In vigore dal 13 apr 2022
La decisione (PESC) 2022/266 è così modificata: 1) all'articolo 6, sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a: a) organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk; b) organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk; c) organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk; o d) agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk. 2 ter.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 2 bis e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché la fornitura di servizi e assistenza di cui al paragrafo 2, dopo aver accertato che tali beni, le tecnologie, i servizi e assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.»; 2) all'articolo 7, sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a: a) organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk; b) organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk; c) organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk; o d) agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk. 1 ter.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 bis e in deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza e servizi di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.».
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