Art. 1
In vigore dal 11 apr 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 57a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è quella che figura nell’allegato della presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all’allegato senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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