Art. 1

In vigore dal 11 apr 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è così modificata: 1. all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «La presente decisione stabilisce norme concernenti i movimenti di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici dalle ulteriori zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato, parte C, della presente decisione, qualora sia stata concessa una deroga che permette tali movimenti in conformità all’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687.»; 2. all’articolo 3 bis è aggiunta la lettera c) seguente: «c) quando, in seguito all’esito positivo di una valutazione del rischio, è stata concessa una deroga dall’autorità competente di uno Stato membro interessato, in conformità all’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687, che consente il movimento verso altri Stati membri di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici dalle ulteriori zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato, parte C, della presente decisione, tali partite siano accompagnate dal pertinente certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (*1), che deve contenere il seguente attestato: “La partita è conforme alle disposizioni dell’articolo 3 bis della decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2021/641.” (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).»;" 3. l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
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