Art. 1
In vigore dal 11 apr 2022
La decisione 2011/235/PESC è così modificata:
1)
All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2023. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:596:oj#art-1