Art. 1
In vigore dal 8 apr 2022
Il sistema «SURE» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 29 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:
a)
conformità delle partite di combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
b)
rispetto da parte degli operatori economici dell’obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell’Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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