Art. 3
In vigore dal 8 apr 2022
La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:
a)
se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
b)
se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
c)
se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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