Art. 1
In vigore dal 8 apr 2022
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a)
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione; o
e)
versati da o su un conto di una rappresentanza diplomatica, consolare, o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica, consolare o dell'organizzazione internazionale.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.»;
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54 e 55 di cui alla voce “Entità” dell'allegato, oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali entità, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per la cessazione entro il 24 agosto 2022 di operazioni, contratti o altri accordi, compresi i relativi rapporti bancari, conclusi con tali entità prima del 23 febbraio 2022.»;
c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«9. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 79, 80, 81 e 82 di cui alla voce “Entità” dell'allegato, oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali entità, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per la cessazione entro il 9 ottobre 2022 di operazioni, contratti o altri accordi, compresi i relativi rapporti bancari, conclusi con tali entità prima dell'8 aprile 2022.
10. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato, dopo essersi accertate che:
a)
i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per la vendita e il trasferimento entro il 9 ottobre 2022 di diritti di proprietà su un'altra persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Unione, nel caso in cui tali diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato; e
b)
i proventi di tale vendita e trasferimento rimangano congelati.»;
2)
L’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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