Art. 1

In vigore dal 8 apr 2022
La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) all'articolo 2 quatervicies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia.»; 2) l' quinvicies è sostituito dal seguente: « quinvicies 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro, purché tali vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per: a) l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano; oppure b) gli scopi ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.»; 3) è inserito l'articolo seguente: « septvicies 1.   Alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia è fatto divieto di trasportare merci su strada nel territorio dell'Unione, anche in transito. 2.   Il divieto imposto dal paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano posta nell'ambito del servizio universale. 3.   Fino al 16 aprile 2022 il divieto imposto dal paragrafo 1 non si applica al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, se il veicolo dell'impresa di trasporto su strada: a) si trovava già nel territorio dell'Unione al 9 aprile 2022; oppure b) deve transitare nell'Unione per rientrare in Bielorussia. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Bielorussia se hanno accertato che tale trasporto è necessario per: a) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro; b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti dei quali l’importazione, l’acquisto e il trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione; c) scopi umanitari; o d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Bielorussia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono delle immunità previste dal diritto internazionale. 5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal loro rilascio.».
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