Art. 1

In vigore dal 8 apr 2022
La decisione 2014/512/PESC è così modificata: 1) all'articolo 1 bis bis, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;»; 2) all'articolo 1 bis bis, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente: «c) operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi fino al 10 agosto 2022.»; 3) all'articolo 1 bis bis è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.»; 4) l'articolo 1 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 1 ter 1.   È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR. 2.   È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale delle cripto-attività della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per fornitore di servizi di portafoglio, conto o custodia è superiore a 10 000 EUR. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. 4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'Unione e la Russia. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è: a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; oppure d) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. 6.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è: a) necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; oppure b) necessaria per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.»; 5) all'articolo 1 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato vendere valori mobiliari denominati nella valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.»; 6) l'articolo 1 septies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 septies 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per: a) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; oppure b) scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.»; 7) sono inseriti gli articoli seguenti: « nonies 1.   È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE (*1), 2014/24/UE (*2), 2014/25/UE (*3), 2009/81/CE (*4) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE, degli articoli 7 e 8, dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE nonché dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE, a o con: a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE. 2.   In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati: a) alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) alla fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al paragrafo 1; d) al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; e) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Russia nell'Unione; oppure f) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi fino al 10 agosto 2022. 3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio. 4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 10 ottobre 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022. 5.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo. Articolo 1 decies 1.   È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'Unione, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (*5) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) al sostegno per scopi umanitari, emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; b) ai programmi veterinari e fitosanitari; c) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito dell'accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale; d) alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; e) agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali; f) ai programmi per il clima e l'ambiente, a eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione; g) al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.  undecies 1.   È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario: a) cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia; b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia; c) persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b); d) persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a), b) o c); e) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d). 2.   A decorrere dal 10 maggio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine come di cui al paragrafo 1. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per porre termine entro il 10 maggio 2022 di contratti incompatibili con il presente articolo conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare i servizi di cui agli stessi paragrafi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che questo è necessario per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia. (*1)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1)." (*2)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65)." (*3)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243)." (*4)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76)." (*5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;" 8) l’ è così modificato: a) al paragrafo 4, i termini «ai paragrafi 1, 2 e 3» sono sostituiti dai termini «al paragrafo 3»; b) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione.»; 9) all'articolo 3, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;»; 10) all'articolo 3, paragrafo 7, i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1, lettera a); ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure»; 11) all'articolo 3 bis, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;»; 12) all'articolo 3 bis, paragrafo 7, i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1; ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure»; 13) all'articolo 4, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure»; 14) all'articolo 4 bis, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure»; 15) all'articolo 4 quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per l'uso in Russia.»; 16) all'articolo 4 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, nonché i carboturbi e gli additivi per carburanti, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.»; 17) all'articolo 4 quinquies, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente e sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6.   In deroga ai paragrafi 1 e 4 le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, dopo aver accertato che: a) è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui alla presente decisione; e b) nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario. 7.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio. 8.   Il divieto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati l'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 3 bis, paragrafo 4, lettera b). 9.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.»; 18) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 nonies bis 1.   Dopo il 16 aprile 2022 è vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Russia. 2.   Il paragrafo 1 si applica alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022. 3.   Ai fini del presente articolo, per nave si intende: a) una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali; b) un panfilo, di lunghezza pari o superiore a 15 metri, non adibito al trasporto merci e che trasporta al massimo 12 passeggeri; oppure c) un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua quali definite nella direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). 4.   Il paragrafo 1 non si applica nel caso di una nave che necessita di assistenza alla ricerca di riparo, di uno scalo di emergenza in un porto per motivi di sicurezza marittima, o per salvare vite in mare. 5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere a un porto, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per: a) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi; b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione; c) scopi umanitari; d) il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili; oppure e) l’acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi, fino al 10 agosto 2022. 6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 entro due settimane dal rilascio. 7.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo. (*6)  Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).»;" 19) all'articolo 4 undecies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente e sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali di proprietà statale in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia. 5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio. 6.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.»; 20) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 duodecies 1.   È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie; b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4.   A decorrere dal 10 luglio 2022, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, di: a) 837 570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 3104 20 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente; b) 1 577 807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti recanti i codici NC 3105 20, 3105 60 e 3105 90 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente. 5.   I volumi dei contingenti di importazione stabiliti al paragrafo 4 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*7). 6.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo. Articolo 4 terdecies 1.   È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri combustibili fossili solidi, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie; b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 agosto 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo. Articolo 4 quaterdecies 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali della Russia. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al presente articolo, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni. 6.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo. Articolo 4 quindecies 1.   È fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano: a) posta nell'ambito del servizio universale; b) merci in transito attraverso l'Unione tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dalla presente decisione. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica, fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada: a) si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 9 aprile 2022, o b) debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia. 4.   In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per: a) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro; b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione; c) scopi umanitari; d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che beneficiano di immunità ai sensi del diritto internazionale; oppure e) il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali di proprietà statale in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia. 5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio. (*7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;" 21) all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) persone giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati della presente decisione oppure persone giuridiche, entità od organismi stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono da questi direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 %;» 22) l'allegato VII è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
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