Art. 2
In vigore dal 7 apr 2022
Alla luce dell’andamento della decima riunione della conferenza delle parti della convenzione, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare la posizione di cui all’ nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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