Art. 2
In vigore dal 7 apr 2022
Alla luce dell’andamento della decima riunione della conferenza delle parti, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’ senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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