Art. 4

Quadro di monitoraggio e governance

In vigore dal 6 apr 2022
Quadro di monitoraggio e governance 1.   La Commissione, con il sostegno dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), fatta salva la loro indipendenza, monitora, valuta e riferisce su base annuale in merito ai progressi compiuti dall’Unione e dagli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi prioritari di cui all’, tenendo conto delle condizioni favorevoli al loro conseguimento definite all’, nonché dell’obiettivo generale di generare un cambiamento sistemico. Le informazioni risultanti da tale monitoraggio, valutazione e comunicazione sono disponibili al pubblico e facilmente accessibili. 2.   Il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione di cui al paragrafo 1 mirano a facilitare la comunicazione politica strategica ad alto livello. A seguito di un processo di consultazione di tutti i portatori di interessi, la Commissione, entro il 2 maggio 2022, presenta un quadro di monitoraggio, basato su un numero limitato di indicatori chiave, che comprendono, ove disponibili, indicatori sistemici riguardanti, tra l’altro, il nesso ambiente-società e ambiente-economia. L’elenco degli indicatori chiave rimane stabile per garantire l’assunzione di responsabilità. Esso è tuttavia aggiornato, se del caso, per tener conto dei più recenti sviluppi in termini di politiche e indicatori. 3.   L’attività di monitoraggio e valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchia gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori e si basa sui dati disponibili negli Stati membri e a livello di Unione, in particolare dati e indicatori prodotti dall’AEA e dal sistema statistico europeo, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi. Essa è coerente con gli altri quadri ed esercizi di monitoraggio, comunicazione e governance esistenti in materia di politica ambientale e climatica e li lascia impregiudicati. Essa si basa su una metodologia che consente, ove possibile, di misurare la distanza dagli obiettivi stabiliti rispetto agli obiettivi prioritari di cui all’ e agli indicatori chiave selezionati. 4.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione tengono conto e procedono ogni anno a uno scambio di opinioni sulla valutazione di cui al paragrafo 1, nonché sulle azioni intraprese e sulle eventuali azioni future. 5.   L’AEA e l’ECHA sostengono la Commissione nel migliorare la disponibilità e la pertinenza dei dati, degli indicatori e delle conoscenze, in particolare procedendo a: a) raccogliere, trattare e comunicare dati ed elementi di prova con moderni strumenti digitali, migliorando nel contempo le metodologie per la raccolta e il trattamento dei dati e per lo sviluppo di indicatori armonizzati; b) rafforzare e fornire sostegno alla ricerca di base, alla mappatura e al monitoraggio; c) colmare le lacune nei dati di monitoraggio, insieme agli Stati membri e tenendo conto della necessità di un cambiamento sistemico; d) realizzare analisi sistemiche e pertinenti per le politiche e contribuire all’attuazione degli obiettivi strategici a livello nazionale e di Unione, anche proponendo raccomandazioni volte a migliorare i progressi nel conseguimento degli obiettivi; e) integrare i dati sull’impatto ambientale, sanitario, sociale ed economico e sfruttare appieno altri dati e servizi disponibili, come quelli forniti da Copernicus; f) contribuire a colmare le lacune critiche in termini di conoscenze sui punti di non ritorno sotto il profilo ecologico, pur tenendo conto delle differenze geografiche ed ecologiche tra le regioni; g) sviluppare strumenti quantitativi e qualitativi, tra cui previsioni e modelli, che potrebbero fornire, tra l’altro, informazioni sui potenziali impatti futuri a livello di sistema delle politiche relative all’ambiente e al clima e sulla «distanza dagli obiettivi»; h) migliorare ulteriormente la disponibilità e l’interoperabilità dei dati e l’accesso a questi ultimi attraverso i programmi dell’Unione; i) assicurare la trasparenza e l’assunzione di responsabilità. 6.   La Commissione esamina periodicamente le esigenze in termini di dati e conoscenze a livello nazionale e di Unione, valutando contestualmente la capacità dell’AEA e dell’ECHA nonché, all’occorrenza, di altri organismi e agenzie dell’UE, di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 5.
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