Art. 2
Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia
In vigore dal 6 apr 2022
Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di fieno e paglia
1. L’ingresso nell’Unione di partite di paglia (codice NC Ex12130000), di cui al capitolo 12 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632, o di fieno (codice NC Ex12 14 90), di cui al capitolo 12 di tale allegato, è consentito solo se tali partite sono originarie dei paesi terzi o dei territori elencati nella parte 1 dell’allegato della presente decisione.
2. In deroga al paragrafo 1, l’ingresso nell’Unione di partite di paglia in pellets destinate alla combustione in un impianto è consentito purché esse soddisfino le seguenti condizioni:
a)
sono originarie dei paesi terzi o dei territori elencati nella parte 2 dell’allegato;
b)
sono vincolate, al momento dell’ingresso nell’Unione, al regime speciale di cui all’articolo 210, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013; il loro trasporto è soggetto a controlli, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/1666, tramite il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625; sono consegnate direttamente dal posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione all’impianto di destinazione nell’Unione in cui sarà effettuata la combustione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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