Art. 2
In vigore dal 5 apr 2022
1. All’atto della firma del protocollo, gli Stati membri possono formulare riserve, dichiarazioni, notifiche o comunicazioni in conformità delle sezioni da 1 a 3 dell’allegato della presente decisione.
2. Gli Stati membri firmatari del protocollo che non formulano riserve, dichiarazioni, notifiche o comunicazioni di cui al paragrafo 1 all’atto della firma del protocollo vi procedono all’atto del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del protocollo.
3. In seguito alla firma e alla ratifica, accettazione o approvazione del protocollo, gli Stati membri rispettano le indicazioni previste nella sezione 4 dell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:722:oj#art-2