Art. 1

In vigore dal 5 apr 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2019/310 è così modificata: 1) all’, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Polonia, qualora ritenga necessario prorogare la misura di cui all’, presenta una richiesta di proroga alla Commissione, corredata di una relazione in merito all’incidenza complessiva della misura sul livello delle frodi in materia di IVA e sui soggetti passivi interessati.»; 2) all’, secondo comma, la data «28 febbraio 2022» è sostituita dalla data «28 febbraio 2025»; 3) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
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