Art. 1
In vigore dal 4 apr 2022
L’ della decisione di esecuzione (UE) 2021/85 è così modificato:
1)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
nel caso di titoli garantiti da mutui ipotecari negoziati su base da stabilire (To-Be-Announced), un periodo di liquidazione di tre giorni calcolato su base netta;»
2)
è aggiunta la lettera d) seguente:
«d)
nel caso di contratti di cui alle lettere a), b) e c), misure intese a limitare la prociclicità equivalenti almeno a una delle misure seguenti:
i)
misure che applicano una riserva di margine pari ad almeno il 25 % dei margini calcolati, che la controparte centrale consente di esaurire temporaneamente in periodi in cui i requisiti di margine calcolati sono in notevole aumento;
ii)
misure che assegnano una ponderazione di almeno il 25 % alle osservazioni in condizioni di stress nel periodo di riferimento storico;
iii)
misure che garantiscono che i requisiti di margine non siano inferiori a quelli che sarebbero calcolati utilizzando la volatilità stimata su un periodo di riferimento storico di 10 anni.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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