Art. 6
Monitoraggio successivo all’immissione in commercio
In vigore dal 31 mar 2022
Monitoraggio successivo all’immissione in commercio
1. Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia elaborato e attuato il piano di monitoraggio successivo all’immissione in commercio della colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4, come disposto nell’allegato, lettera i).
2. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio successivo all’immissione in commercio.
Storico versioni
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