Art. 1
In vigore dal 23 mar 2022
La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall’adozione della presente decisione.»;
2)
all’, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 900 000 000 EUR.»;
3)
all’, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 900 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.»;
4)
all’, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall’11 marzo 2022.»;
5)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale, in linea con l’articolo 56, paragrafo 3 della decisione (PESC) 2021/509.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:471:oj#art-1