Art. 1

In vigore dal 23 mar 2022
La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata: 1) all’, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall’adozione della presente decisione.»; 2) all’, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 900 000 000 EUR.»; 3) all’, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 900 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.»; 4) all’, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall’11 marzo 2022.»; 5) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale, in linea con l’articolo 56, paragrafo 3 della decisione (PESC) 2021/509.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:471:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo