Art. 1
Costi ammissibili nell’ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea, i mezzi di trasporto e logistici, i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN e le risorse per laboratori mobili
In vigore dal 21 mar 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:
(1)
all’articolo 1 bis è aggiunto il punto 4 seguente:
«(4) «sostegno a distanza», il processo di ottenere sostegno da soggetti che non sono mobilitati sul campo.»;
(2)
all’, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)
mezzi di trasporto e logistici;»;
b)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«k)
mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN per la risposta alle emergenze, per le attività di ricerca, per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza e per la sorveglianza di eventi gravi;
l)
risorse per laboratori mobili.»;
(3)
l’articolo 3 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 bis
Costi ammissibili nell’ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea, i mezzi di trasporto e logistici, i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN e le risorse per laboratori mobili
Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.»;
(4)
all’articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all’, paragrafo 2, lettere da c) a l), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall’impatto molto elevato.
4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all’, paragrafo 2, lettere da c) a l), nell’ambito del meccanismo unionale, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.»;
(5)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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