Art. 1
In vigore dal 14 mar 2022
Agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione ICSID esprimono la propria accettazione delle modifiche proposte ai regolamenti ICSID durante la procedura di votazione per iscritto avviata dal presidente del Consiglio amministrativo dell’ICSID il 20 gennaio 2022 e la cui conclusione è prevista il 21 marzo 2022 mediante l’approvazione dei quattro progetti di risoluzione intesi a:
—
modificare i regolamenti per le procedure della convenzione ICSID (AC(C)/RES/1/2022);
—
modificare i regolamenti per le procedure del meccanismo supplementare ICSID (AC(C)/RES/2/2022);
—
adottare i regolamenti per le procedure di mediazione ICSID (AC(C)/RES/3/2022); nonché
—
adottare i regolamenti per le procedure d’inchiesta ICSID (AC(C)/RES/4/2022).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:438:oj#art-1