Art. 1

In vigore dal 14 mar 2022
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo internazionale riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica di Moldova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:426:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo