Art. 1

In vigore dal 9 mar 2022
La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) sono inseriti gli articoli seguenti: « nonies bis 1.   Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale della Bielorussia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Bielorussia. 2.   In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare un’operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell’Unione nel suo insieme o dello Stato membro interessato. 3.   Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un’autorizzazione a norma del paragrafo 2. nonies ter È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell’Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 %.»; 2) l’ duodecies è sostituito dal seguente: «È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano, direttamente o indirettamente, l’elusione dei divieti di cui alla presente decisione.»; 3) sono inseriti gli articoli seguenti: « unvicies 1.   È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti in tale paese. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 10 marzo 2022; b) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell’Unione; oppure c) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari. duovicies 1.   È vietato accettare depositi di cittadini bielorussi o di persone fisiche residenti in Bielorussia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. 3.   Il paragrafo 1 non si applica ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Bielorussia. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione di tali depositi è: a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; oppure d) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. 5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione di tali depositi è: a) necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; oppure b) necessaria per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. Articolo 2 tervicies 1.   Ai depositari centrali di titoli dell’Unione è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Articolo 2 quatervicies 1.   È vietato vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. quinvicies 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate in euro, purché tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per: a) l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano; oppure b) gli scopi ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale. sexvicies A decorrere dal 20 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato V o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato V. (*1)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;" 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis ter 1.   Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo sostiene la Commissione e gli Stati membri nel garantire l’attuazione e il rispetto dell’articolo 2 bis e dell’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione. In particolare, il gestore della rete respinge tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l’intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell’Unione o della Bielorussia, attività che costituiscono una violazione delle disposizioni della presente decisione, di modo che il pilota non sia autorizzato a volare. 2.   Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri, sulla base dell’analisi dei piani di volo, relazioni sull’attuazione dell’articolo 2 bis.»; 5) all’ quindecies, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui agli nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 sexvicies o elencata negli allegati II o V;»; 6) l’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato V della decisione 2012/642/PESC.
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