Art. 1
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In vigore dal 8 mar 2022
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L’articolo 5 della decisione 2011/15/UE (BCE/2010/31) è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Remunerazione
Il conto di cassa di una BCN è remunerato in conformità alle disposizioni di cui all’, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) (*1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:447:oj#art-1