Art. 1

Modifica

In vigore dal 8 mar 2022
Modifica L’articolo 5 della decisione 2010/275/UE (BCE/2010/4) è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Remunerazione Il conto acceso presso la BCE a nome dei prestatori è remunerato come segue: a) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è pari o superiore a zero (positivo), allo zero per cento oppure all’euro short-term rate (EURSTR), se inferiore; b) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è inferiore a zero (negativo), al tasso sui depositi presso la banca centrale oppure all’euro short-term rate (EURSTR), se inferiore.».
Storico versioni

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eli:dec:2022:435:oj#art-1

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