Art. 2

In vigore dal 3 mar 2022
1.   I negoziati saranno condotti in stretta consultazione con il gruppo «Sanità pubblica», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE. 2.   La Commissione riferisce e consulta il comitato speciale su base regolare. La Commissione riferisce al Consiglio ogni volta che quest’ultimo glielo richieda in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.
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