Art. 2

In vigore dal 3 mar 2022
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per il soggetto indicato nella tabella di cui all’. Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di cui alla colonna «Data di decorrenza degli effetti».
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