Art. 2
In vigore dal 3 mar 2022
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 8, paragrafo 4 dell’accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:366:oj#art-2