Art. 1
In vigore dal 2 mar 2022
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione 2012/642/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012 relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina»;
2)
l'articolo 2 quater è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 quater
1. Fatto salvo l'articolo 2 ter della presente decisione, sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), siano tali beni e tecnologie originari o meno di detto territorio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:
a)
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
b)
usi medici o farmaceutici;
c)
utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione;
d)
aggiornamenti del software;
e)
utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
f)
garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
g)
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:
a)
alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili;
b)
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c)
alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
d)
alla sicurezza marittima;
e)
alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
f)
all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
g)
alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o tale relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
6. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tale autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che:
i)
l'utente finale possa essere un utente finale militare o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure
ii)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, sono destinati ai settori aeronautico o spaziale.
8. L'autorità competente possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.
9. I paesi partner di cui al paragrafo 4, lettere f) e g), del presente articolo e all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, lettere f) e g), che applicano misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti, sono elencate nell'allegato IV.
(*1) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).»;"
3)
l'articolo 2 quinquies è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 quinquies
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:
a)
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
b)
usi medici o farmaceutici;
c)
utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione;
d)
aggiornamenti del software;
e)
utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
f)
garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
g)
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella sua dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità competente possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:
a)
alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili;
b)
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c)
alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
d)
alla sicurezza marittima;
e)
alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
f)
all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
g)
alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
6. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalla pertinente autorità competente conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tali autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell'Unione.
7. Nel decidere in merito alla richiesta di autorizzazione di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità competente non concede l'autorizzazione se ha fondati motivi per ritenere che:
i)
l'utente finale possa essere un utente finale militare o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure che
ii)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria sono destinati ai settori aeronautico o spaziale.
8. L' autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.
9. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;
4)
dopo l'articolo 2 quinquies è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 2 quinquies bis
1. Per quanto riguarda le entità elencate all'allegato II, in deroga all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 quinquies, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 quinquies o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria:
a)
sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure che
b)
sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
2. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tali autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell'Unione.
3. L’autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione già concessa a norma del paragrafo 1 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.»;
5)
l'articolo 2 sexies è così modificato:
a)
dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di assicurazione e riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
6)
l'articolo 2 septies è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è soppresso;
b)
il paragrafo 6 è rinumerato come paragrafo 5;
c)
ai paragrafi 1, 4 e 5, i termini «di prodotti petroliferi e di idrocarburi gassosi» sono sostituiti dai seguenti: «di combustibili minerali, sostanze bituminose e idrocarburi gassosi»;
7)
l'articolo 2 octies è così modificato:
a)
dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di assicurazione e riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
8)
all'articolo 2 decies, il paragrafo 4 è soppresso;
9)
all' undecies, il paragrafo 3 è soppresso;
10)
sono inseriti gli articoli seguenti:
« sexdecies
1. È vietato:
a)
importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti in legno se:
i)
sono originari della Bielorussia; oppure
ii)
sono stati esportati dalla Bielorussia;
b)
acquistare, direttamente o indirettamente, prodotti in legno di cui alla lettera a), situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
c)
trasportare prodotti in legno di cui alla lettera a) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
septdecies
1. È vietato:
a)
importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, prodotti di cemento se:
i)
sono originari della Bielorussia; oppure
ii)
sono stati esportati dalla Bielorussia;
b)
acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti di cemento di cui alla lettera a), situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
c)
trasportare i prodotti di cemento di cui alla lettera a) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
octodecies
1. È vietato:
a)
importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, prodotti siderurgici se:
i)
sono originari della Bielorussia; oppure
ii)
sono stati esportati dalla Bielorussia;
b)
acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui alla lettera a), situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
c)
trasportare i prodotti siderurgici di cui alla lettera a) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
novodecies
1. È vietato:
a)
importare, direttamente o indirettamente, prodotti in gomma nell'Unione se:
i)
sono originari della Bielorussia; oppure
ii)
sono stati esportati dalla Bielorussia;
b)
acquistare, direttamente o indirettamente, prodotti di gomma di cui alla lettera a), situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
c)
trasportare prodotti di gomma di cui alla lettera a) se sono originari della Bielorussia o sono esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
vicies
1. È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, talune macchine, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alla lettera a).
2. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei macchinari di cui al paragrafo 1, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:
a)
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
b)
usi medici o farmaceutici;
c)
utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione;
d)
aggiornamenti del software;
e)
utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
f)
garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
g)
uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
Fatta eccezione per le lettere f) e g), l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.
3. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;
11)
gli allegati della decisione 2012/642/PESC sono modificati come esposto nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
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