Art. 1
In vigore dal 1 mar 2022
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1)
dopo l'articolo 4 septies è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 4 octies
1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IX, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.
2. Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IX.»;
2)
Il testo che figura nell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato IX della decisione 2014/512/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2022:351:oj#art-1