Art. 1

In vigore dal 1 mar 2022
La decisione 2014/512/PESC è così modificata: 1) dopo l'articolo 4 septies è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 octies 1.   È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IX, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati. 2.   Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IX.»; 2) Il testo che figura nell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato IX della decisione 2014/512/PESC.
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