Art. 6

Sorveglianza, controllo e valutazione

In vigore dal 28 feb 2022
Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante garantisce la sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate ucraine sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione del materiale è organizzato in modo conforme al quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:338:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo