Art. 1

In vigore dal 28 feb 2022
La decisione 2014/512/PESC è così modificata: 1) all'articolo 1 bis, sono inseriti i paragrafi seguenti: "4.   Sono vietate le operazioni relative alla gestione di riserve e attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia. 5.   In deroga al paragrafo 4 le autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione nel suo complesso o dello Stato membro interessato. 6.   Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un'autorizzazione a norma del paragrafo 5."; 2) dopo l'articolo 4 quinquies sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 4 sexies 1.   Gli Stati membri, conformemente alle proprie norme nazionali e al proprio diritto nazionale e in linea con il diritto internazionale, in particolare con i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, negano a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, il permesso di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione. 2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza. 3.   In deroga all', le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della presente decisione. 4.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio. Articolo 4 septies 1.   Il gestore della rete nominato a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione sostiene la Commissione e gli Stati membri ai fini dell'attuazione e dell'osservanza dell'articolo 4 sexies. Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l'intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell'Unione, attività che costituiscono una violazione delle disposizioni della presente decisione o di altre misure di sicurezza in vigore, di modo che il pilota non sia autorizzato a volare. 2.   Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri una relazione sull'attuazione dell'articolo 4 sexies basata sull'analisi dei piani di volo."; 3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla presente decisione, anche agendo in qualità di sostituto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di tali divieti, o agendo a loro beneficio avvalendosi di una delle eccezioni previste nella presente decisione.".
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