Art. 1
In vigore dal 25 feb 2022
È sospesa l'applicazione delle seguenti disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa a decorrere dal 28 febbraio 2022:
(a)
articolo 4, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda i membri di delegazioni ufficiali della Federazione russa che, su invito ufficiale rivolto alla Federazione russa, sono chiamati a partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri;
(b)
articolo 4, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli imprenditori e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria;
(c)
articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda i membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali della Federazione russa, della Corte costituzionale della Federazione russa e della Corte suprema della Federazione russa;
(d)
articolo 5, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda i membri di delegazioni ufficiali della Federazione russa che, su invito ufficiale rivolto alla Federazione russa, sono chiamati a partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri;
(e)
articolo 5, paragrafo 2, lettera b), per quanto riguarda gli imprenditori e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria;
(f)
articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda le categorie di cittadini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b);
(g)
articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda i membri di delegazioni ufficiali della Federazione russa che, su invito ufficiale rivolto alla Federazione russa, sono chiamati a partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri, e per quanto riguarda i membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali della Federazione russa, della Corte costituzionale della Federazione russa e della Corte suprema della Federazione russa;
(h)
articolo 11, paragrafo 1, per quanto riguarda i cittadini della Federazione russa titolari di passaporto diplomatico valido rilasciato dalla Federazione russa;
(i)
articolo 6, paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti per il trattamento delle domande di visto per le categorie di cittadini e persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c), e all'articolo 11, paragrafo 1. Si applica automaticamente il nomale diritto previsto dal regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti);
(j)
articolo 7 per quanto riguarda le categorie di cittadini e persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c), e all'articolo 11, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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