Art. 1

In vigore dal 22 feb 2022
Il biocida identificato con il numero BC-RW058475-96 nel registro per i biocidi soddisfa la condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché l’autorizzazione e l’etichetta del biocida rechino la seguente condizione relativa all’uso: «Per la manipolazione del prodotto è necessario indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) e tute monouso protettive almeno di tipo 6 (norma EN 13034) o equivalente. Ciò non pregiudica l’applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell’Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.» Tuttavia, qualora il richiedente l’autorizzazione o l’autorità competente per l’autorizzazione individui misure tecniche o organizzative tali da ridurre l’esposizione in misura equivalente o superiore rispetto alla riduzione ottenuta indossando i dispositivi di protezione di cui al primo comma, dette misure sono utilizzate al posto di tali dispositivi di protezione individuale e sono specificate nell’autorizzazione e sull’etichetta dei biocidi. In tal caso l’obbligo di indicare la condizione relativa all’uso del biocida di cui al primo comma non si applica.
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