Art. 1

Costi ammissibili nell’ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN e le capacità di accoglienza temporanea

In vigore dal 22 feb 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata: (1) l’articolo 1 bis è così modificato: a) il punto 2 è sostituito dal seguente: «(2)   “squadre mediche di emergenza di tipo 3 (trattamento dei pazienti trasferiti)”, squadre di emergenza pronte a essere mobilitate, formate da personale medico e altro personale chiave, addestrate e attrezzate per il trattamento di pazienti vittime di catastrofi, in grado di fornire assistenza ospedaliera e chirurgica complessa, comprese terapie intensive.»; b) è aggiunto il seguente punto 3: «3)   “riserva virtuale per l’accoglienza”, uno o più accordi con fornitori selezionati, da attivare su richiesta per la consegna di determinate quantità di risorse specifiche in un intervallo di tempo prestabilito.»; (2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il quinto trattino è sostituito dal seguente: « - mezzi nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari,»; ii) è aggiunto il seguente sesto trattino: « - capacità di accoglienza.»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) squadre mediche di emergenza di tipo 2 (chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero) e/o squadre mediche di emergenza di tipo 3 (trattamento dei pazienti trasferiti)»; ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) costituzione di scorte di mezzi chimici biologici, radiologici e nucleari (CBRN);»; iii) è aggiunta la seguente lettera i): «i) capacità di accoglienza temporanea.»; (3) l’articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis Costi ammissibili nell’ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN e le capacità di accoglienza temporanea Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.»; (4) all’articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all’, paragrafo 2, lettere da c) a i), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall’impatto molto elevato. 4.   In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all’, paragrafo 2, lettere da c) a i), nell’ambito del meccanismo unionale, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.»; (5) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni

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