Art. 1
Costi ammissibili nell’ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN e le capacità di accoglienza temporanea
In vigore dal 22 feb 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:
(1)
l’articolo 1 bis è così modificato:
a)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«(2) “squadre mediche di emergenza di tipo 3 (trattamento dei pazienti trasferiti)”, squadre di emergenza pronte a essere mobilitate, formate da personale medico e altro personale chiave, addestrate e attrezzate per il trattamento di pazienti vittime di catastrofi, in grado di fornire assistenza ospedaliera e chirurgica complessa, comprese terapie intensive.»;
b)
è aggiunto il seguente punto 3:
«3) “riserva virtuale per l’accoglienza”, uno o più accordi con fornitori selezionati, da attivare su richiesta per la consegna di determinate quantità di risorse specifiche in un intervallo di tempo prestabilito.»;
(2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
il quinto trattino è sostituito dal seguente:
«
- mezzi nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari,»;
ii)
è aggiunto il seguente sesto trattino:
«
- capacità di accoglienza.»;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
squadre mediche di emergenza di tipo 2 (chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero) e/o squadre mediche di emergenza di tipo 3 (trattamento dei pazienti trasferiti)»;
ii)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
costituzione di scorte di mezzi chimici biologici, radiologici e nucleari (CBRN);»;
iii)
è aggiunta la seguente lettera i):
«i)
capacità di accoglienza temporanea.»;
(3)
l’articolo 3 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 bis
Costi ammissibili nell’ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN e le capacità di accoglienza temporanea
Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.»;
(4)
all’articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all’, paragrafo 2, lettere da c) a i), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall’impatto molto elevato.
4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all’, paragrafo 2, lettere da c) a i), nell’ambito del meccanismo unionale, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.»;
(5)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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