Art. 1

In vigore dal 21 feb 2022
È concessa alla Repubblica ellenica una deroga alle disposizioni dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e degli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/943, nonché alle disposizioni dell’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, della direttiva (UE) 2019/944, per quanto riguarda Creta.
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