Art. 1

In vigore dal 21 feb 2022
La decisione 2013/184/PESC è così modificata: 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 ter In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 10 dell’allegato oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per: a) i compiti connessi allo smantellamento dei pozzi di petrolio e di gas in conformità degli standard internazionali, quali lo smaltimento dei rifiuti, i lavori di bonifica dei siti necessari per la messa in sicurezza e il recupero ambientale, la prestazione della relativa assistenza tecnica, il pagamento di imposte e dazi pertinenti, nonché’ dei salari e delle prestazioni sociali ai dipendenti; o b) il trasferimento prima del 31 luglio 2022 di azioni o interessi necessario per la risoluzione dei contratti conclusi con l’entità di cui alla voce 10 dell’allegato prima del 21 febbraio 2022.»; (2) l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
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