Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 18 feb 2022
Disposizioni transitorie 1.   Le notifiche inviate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 e le richieste di approvazione preventiva inviate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale regolamento delegato presentate prima del 14 giugno 2021 continuano ad essere soggette alle procedure e agli obblighi stabiliti dalla decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) in quanto si applicano prima della data di entrata in vigore della presente decisione. 2.   Le richieste di approvazione preventiva presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/923 prima dell’entrata in vigore della presente decisione saranno soggette alle procedure e ai requisiti di cui alla decisione (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) come applicabili prima della data in cui la presente decisione entra in vigore.
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