Art. 1
In vigore dal 18 feb 2022
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 225a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale o in qualsiasi sessione successiva è di sostenere le proposte di emendamento 178 dell’annesso 1, di emendamento 47 dell’annesso 6, parte I„ di emendamento 40 dell’annesso 6, parte II„ di emendamento 24 dell’annesso 6, parte III„ di emendamento 7 dell’annesso 7, di emendamento 109 dell’annesso 8, di emendamento 29 dell’annesso 9, di emendamento 91 dell’annesso 10, volume IV„ di emendamento 17 dell’annesso 14, volume I, e di emendamento 18 dell’annesso 17 della convenzione di sull’aviazione civile internazionale nella loro interezza.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali gli emendamenti di cui al paragrafo 1, è di non registrare il disaccordo e di notificare la conformità con ciascuno degli emendamenti adottati in risposta alle rispettive lettere agli Stati dell’ICAO.
Qualora la legislazione dell’Unione si discosti dagli standard contenuti negli annessi della convenzione di Chicago di cui al paragrafo 1, modificati dall’ICAO dopo che sono diventati applicabili e sia pertanto richiesta la notifica delle differenze rispetto ai suddetti annessi a norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, la Commissione presenta al Consiglio per esame e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento preparatorio nel quale figurano le differenze dettagliate che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione.
Fermo restando il secondo comma del presente paragrafo, qualora la legislazione dell’Unione si discosti dagli standard contenuti negli annessi 1, 6, 8 e 14 della convenzione di Chicago modificati dall’ICAO, nella misura in cui tali standard rientrino nella competenza esclusiva dell’Unione, dopo che sono diventati applicabili e sia pertanto richiesta la notifica delle differenze rispetto ai suddetti annessi a norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno all’ICAO per quanto riguarda la notifica di tali differenze è stabilita sulla base della decisione (UE) 2021/1092 del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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