Art. 1

In vigore dal 17 feb 2022
La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) all’articolo 2 quinquies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle esportazioni, alle vendite, alle forniture o ai trasferimenti di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa fornitura di assistenza tecnica o finanziaria, per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari civili esistenti.»; 2) l’articolo 2 septies è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasferimento, direttamente o indirettamente, dalla Bielorussia di prodotti petroliferi e di idrocarburi gassosi.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Bielorussia di prodotti petroliferi e di idrocarburi gassosi necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell’acquirente in Bielorussia o di progetti umanitari in Bielorussia.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la libertà di transito attraverso la Bielorussia dei prodotti petroliferi e degli idrocarburi gassosi originari di un paese terzo.»; 3) all’ nonies, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: «a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti, imprese o agenzie pubblici; b) enti creditizi principali con sede in Bielorussia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o giugno 2021, elencati nell’allegato III; c) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabilito fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo; d) una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alle lettere a), b) o c) del presente articolo.»; 4) all’articolo 2 decies, paragrafo 1, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: «a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti, imprese o agenzie pubblici; b) enti creditizi principali con sede in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 %, o sotto controllo pubblico, al 1o giugno 2021, elencati nell’allegato III; c) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabilito fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; d) una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo.»; 5) all’ undecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione: a) alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti, imprese o agenzie pubblici; b) a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui alla lettera a).»; 6) è inserito l’articolo seguente: « quindecies 1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui agli  nonies, 2 decies, 2 undecies o elencati nell’allegato II; b) qualsiasi altra persona, entità o organismo bielorusso; c) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a) o b).»; 7) all’articolo 3, paragrafi 1 e 8, all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 5, paragrafo 1, il termine «allegato» è sostituito da «allegato I»; 8) all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) destinati esclusivamente a: i) scopi umanitari, l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici; ii) l’effettuazione di voli nell’ambito di procedure di adozione internazionale; iii) l’effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla crisi in Bielorussia o che promuovono gli obiettivi politici delle misure restrittive; o iv) l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza di un vettore aereo dell’UE; oppure»; 9) all’articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato memebro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 4 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo.»; 10) all’articolo 6, paragrafo 1, i termini «nell’allegato» sono sostituiti da «nell’allegato I, nell’allegato II e nell’allegato III»; 11) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 bis 1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare: a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I; b) per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato I. 2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I. 3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725. Articolo 7 bis Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dalla presente decisione. (*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" 12) l’allegato III è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
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